0,52 all’etilometro? Non è guida in stato d’ebbrezza. Ecco la sentenza



etilometro guida stato ebbrezzaAccolto ricorso di un automobilista che ha superato di poco il limite di 0,50 all’etilometro

Ritorniamo a parlare di guida in stato d’ebbrezza, reato previsto dall’articolo 186 del codice della strada.

In particolare esaminiamo quella sottile linea che separa tra l’assoluta non punibilità di un automobilista sorpreso alla guida dopo aver bevuto, e che, dopo essere sottoposto all’etilometro, risulta avere un tasso alcolemico inferiore a 0,50, e il caso invece in cui risulta avere, in due misurazioni separate, un tasso superiore a 0,50.

Solo in questo secondo caso scattano le conseguenze del art. 186 cds, in misura proporzionale a seconda dell’intervallo di valori ottenuti con la prova del palloncino.

Se si è in ‘prima fascia‘, cioè se le misurazioni dell’alcool test risultano superiori a 0,50 ma inferiore a 0,8, con la nuova legge numero 120 del 2010 non si compie più un reato penale, ma si rimane nell’ambito amministrativo, e si è puniti con una sanzione amministrativa, da 500 euro a 2000 euro, e con il ritiro della patente da 3 a 6 mesi.

La cosa che non menziona il codice della strada (o meglio, che non dice nel dettaglio), è l’elenco delle ‘torture’ che vengono imposte all’automobilista, costretto, per riavere la patente, ad andare presso la commissione medica locale della sua provincia di residenza e fare lunghe trafile per pagamenti di bollettini, visite oculistiche, visite psicologiche, prelievi di sangue per la CDT, sostituzioni di patenti presso la motorizzazione. Ne ho parlato qui e qui, per il caso della provincia di Latina.

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Tali procedure riguardano chiunque abbia avuto risultati superiori a 0,50 all’etilometro, dunque sia il ‘potenziale assassino ubriacone’ che si mette alla guida con valori 4 o 5 volte superiori al limite di legge, e sia invece chi ha di pochissimo superato la fatidica soglia di 0,50.

L’etilometro, come già scritto tempo fa, non è infallibile. E’ uno strumento di misura che rileva in maniera indiretta il tasso alcoolemico, perché analizza l’aria espirata, non il sangue. E come tale ha il suo margine d’errore, che può comportare appunto che venga rilevato come ‘colpevole’ di guida in stato d’ebbrezza una persona che magari in realtà non lo era, perchè ha superato di qualche decimale la soglia di 0,50, rimanendo entro la tolleranza dell’etilometro stesso.

A tal proposito c’è da riportare il contenuto di un’interessante sentenza del giudice di Pace di Cesena dell’8 febbraio 2012. In quella data è stato accolto il ricorso di un’automobilista, positivo all’etilometro con 0,59 g/l (prima misurazione), e 0,52 g/l (seconda misurazione. Si tratta del superamento della soglia di legge con valori decimali, dunque.

I decimali sono valevoli ai fini della guida in stato d’ebbrezza?

 


Leggiamo il contenuto di tale sentenza, come riportato dal portale giuridico altalex.com:

Con riferimento al tasso alcolemico riscontrato al conducente 0,59 g/l alla prima prova e 0,52 alla seconda prova, va rilevato che la Corte di Cassazione ha ritenuto che debba tenersi conto della misurazione che ha dato esito inferiore (Cass., sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009 – Rv. 246390).

Nel caso che ci occupa, perciò, il giudicante ha tenuto conto esclusivamente della seconda prova effettuata che dato esito inferiore e pari a 0,52 g/l.

Nel definire lo stato di ebbrezza, però, nè il codice della strada, né il regolamento, né il Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 tengono in considerazione i decimali successivi al primo.

Può quindi ragionevolmente sostenersi che il principio di stretta interpretazione delle norme vieti di dare rilievo ai decimali, soprattutto quando come nel caso in considerazione il tasso alcolemico è lievemente superato.

Del resto, il testo di legge non indica espressamente il secondo decimale e va sottolineato che un minimo margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento quantitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchiatura appare pur sempre possibile.

Tuttavia, il giudicante pur non soffermandosi direttamente sul fatto che il testo normativo non indichi espressamente il secondo decimale, ha dato rilievo al margine di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura (in modo analogo a quanto avviene per la misurazione della velocità attraverso l’autovelox).

Ne consegue che “detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta”.

L’etilometro infatti misura la concetrazione di alcol nell’aria alveolare espirata (B.R.A.C.breath ratio alcohol concentration), espresso in milligrammi per litro di aria; e, utilizzando un fattore di conversione predeterminato in generale, calcola la concentrazione di alcol presente nel sangue.

Per quanto il dibattito scientifico sia ancora aperto, a causa delle differenze fra individui per condizioni fisiologiche (quali il sesso o l’età) o patologiche, il Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza), ha fissato il rapporto fra la concentrazione alcolemica nell’espirato e quella presente nel sangue nella misura di 2300:1 .

In passato, quando il fatto apparteneva alla competenza del giudice penale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. IV, sentenza 4 marzo-6 aprile 2010, n. 12904) è stata di diverso avviso ritenendo che “ la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore…”. Tuttavia, la giurisprudenza di merito, in alcuni casi ha tenuto fermo che un “…margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento qualitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchio appare pur sempre possibile” (così Corte D’Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, sent. n. 507/2008 su penale.it).

La sentenza 8 febbraio 2012 si contraddistingue per aver preso in considerazione in senso favorevole all’interessato il margine di errore dell’apparecchiatura annullando il verbale di accertamento.

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2 pensieri riguardo “0,52 all’etilometro? Non è guida in stato d’ebbrezza. Ecco la sentenza

  • 29 Ottobre 2013 in 13:10
    Permalink

    A ME PERSONALMENTE PER LO STESSO MOTIOV IL RICORSO NN è STATO ACCETTATO

    Risposta
    • 29 Ottobre 2013 in 13:25
      Permalink

      Infatti queste sentenze non costituiscono legge, il giudice può prenderle in considerazione o rifiutarle.
      Se riesci a trovare una commissione medica locale ‘umana’, tenendo conto del fatto che hai sfiorato, come il sottoscritto, di appena due il limite massimo di legge, è probabile che ti ‘graziano’, nel senso che ti fanno interrompere la procedura al secondo rinnovo, prolungandoti la patente per 10 anni, com’è successo a me. http://www.immenso.org/12398/visite-patente-latina-graziato-cml-patente-confermata/

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