Recupero crediti delle bollette del telefono, minacce e molestie non sono ammesse

Bollette telefoniche non pagate, c’è l’obbligo della conciliazione per le società di recupero crediti, che non possono insistere con minacce e telefonate, altrimenti è reato
E’ un sacrosanto diritto, da parte di un utente dei servizi telefonici, contestare gli importi di una fattura presentando all’impresa di telecomunicazioni un reclamo scritto. A ricordarlo è il CTCU, Centro Tutela Consumatori Utenti, nel sottolineare altresì come nella gestione di tali controversie prima di ogni altra azione si debba procedere con un tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione con la controparte è sancito dalla Legge numero 249 del 1997, e vale non solo per i servizi di telefonia, ma anche per quelli legati alla televisione a pagamento. Questo significa che senza il tentativo di conciliazione sono nulle tutte le azioni che dovesse intraprendere una società di recupero crediti.
Ad affermarlo è proprio il CTCU citando il caso di un utente dei servizi telefonici che è stato letteralmente tempestato di telefonate, e-mail ed Sms da parte di una società di recupero crediti. In tal caso il Centro raccomanda alla prima telefonata di far presente alla società che si sta attendendo l’avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Inoltre è falso l’eventuale annuncio da parte della società di recupero dei crediti dell’invio di un incaricato a domicilio per riscuotere il dovuto. Questo perché solo l’ufficiale giudiziario, munito del necessario titolo esecutivo, ha l’autorizzazione a presentarsi a casa. Anzi, l’insistenza ed i toni spesso poco garbati delle società autorizzate nel recuperare crediti possono avere anche implicazioni di natura penale visto che possono prefigurarsi i reati di molestia e/o minaccia.
Fonte:
http://www.centroconsumatori.it/46v29231d82381.html
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