Malati fino a prova contraria. Ecco la lunghissima procedura per chi guida in stato di ebbrezza




Torniamo ancora una volta sullo scottante argomento del reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186 del codice della Strada. L’articolo in questione (il cui testo lo potete trovare qui) prevede tre casi, a seconda del valore risultante dall’etilometro (sulla cui affidabilità ho dedicato un articolo, che potete trovare qui).
Ma non è di questo di cui vorrei parlare oggi, bensì della lunga e complessa procedura che deve subire chi viene sorpreso alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcoolica, stato che viene provato in seguito all’alcool test.
La procedura, a differenza di come la maggior parte delle persone possano immaginare, non prevede semplicemente la sospensione della patente e il pagamento di un’ammenda in denaro. Magari.
E’ invece un vero e proprio inferno costituito di moduli da compilare, visite mediche, visite psichiatriche, code alla posta e alla banca per effettuare bonifici e pagamenti di bollettini, ancora code alla motorizzazione civile per la revisione della patente. Insomma, una penalità che si aggiunge a quella della sospensione della patente.
E ripeto, riguarda tutti, anche coloro i quali all’etilometro hanno avuto solo 0,51 g/l come risultato (il limite di legge è 0,50).
Praticamente quello del reato di guida in stato di ebbrezza è uno dei pochi reati in cui si è malati (alcoolizzati e/o drogati) fino a prova contraria. E la ‘prova’ consiste in prelievo (uno o addirittura anche più di uno) di sangue (è il cosiddetto test del CDT -CARBOYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN o TRANSFERRINA DESIALATA – di cui parlerò specificatamente in un prossimo articolo) e di urine (per verificare se non si assumono sostanze stupefacenti), oltre che vari test oculistici e pischiatrici. Tutti test da ripetere periodicamente, dopo 1 anno, poi dopo 2 anni, poi ancora dopo 5 anni e infine dopo 10 anni.

Vediamo innanzitutto il caso ‘estremo’ (realmente accaduto) di un uomo che, per colpa della prassi burocratica prevista, per riavere la sua patente ha dovuto aspettare un tempo MAGGIORE rispetto ai 3 mesi di sospensione previsti dalla legge (il suo caso è quello più lieve, cioè all’etilometro è risultato tra i 0.51 e i 0,8 g/l), e questo perchè tra visite mediche ecc. la procedura è molto, molto lunga.

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Lo scorso 17 maggio Mario (nome di fantasia) viene fermato verso le 3:00 del mattino da una pattuglia dei Carabinieri. Viene sottoposto al consueto screening con l’apparecchio “manuale” in dotazione alle forze di polizia (precursore) e successivamente all’etilometro vero e proprio (l’unico in grado di rilevare correttamente il tasso alcolemico e di rilasciarne prova).

La prima misurazione è 0,68, la seconda effettuata dopo 10 min. segna 0,69 g/l.

Gli viene quindi immediatamente ritirata la patente e consegnato il verbale (articolo 186 del CdS) che Mario diligentemente firma (dopotutto sapeva di avere bevuto). I Carabinieri lo informano che avrebbe potuto contestare il verbale, entro 30 giorni, tramite il Giudice di Pace.

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Dopo circa 1 mese Mario non riceve ancora nessuna notifica da parte del Prefetto, il quale dovrebbe comunicargli per quanti mesi sarà sospesa la sua patente (da 3 a 6 mesi recita l’articolo). Mario attende ancora qualche giorno (sono passati 45gg) e a questo punto scrive al Prefetto ai sensi dell’articolo 218 che recita così: “Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.”

Scrive per R.R. e riceve sia la cartolina di avvenuta ricezione sia, dopo 3 gg, la risposta del Prefetto che dice che questa norma, relativa alla restituzione, non vale più (non abbiamo però ottenuto da Mario il testo reale che ha ricevuto).

Finalmente il 22 giugno (dopo due mesi!) arriva la notifica, recapitata a mano dagli stessi Carabinieri, di sospensione della patente per 3 mesi. Nella notifica si parla anche dell’obbligo di sottoporsi a delle visite di controllo prima di riottenere la patente, visite da prenotare a cura dell’interessato entro 60gg (90gg se lavoratore all’estero).

Ed è qui che inizia il vero calvario del nostro lettore…

Mario, che è residente a Palermo, ha dovuto capire da solo come e dove prenotare le visite. Si è quindi recato all’ASL competente per le patenti e ha:
– compilato un modulo
– pagato 2 bollettini (importo circa 30 €uro)
– portato fotocopia carta d’identità
– portato copia della notifica ricevuta a casa

 


Gli danno appuntamento dopo circa 30gg (24 agosto) per la visita con il medico/oculista alle ore 14:00. Lui si presenza in orario ma scopre che le visite iniziano alle 15:30 e che già ci sono 20 persone a turno! (alla faccia della “prenotazione”). Pertanto entra dal medico alle 17:25.

La visita consta di: anamnesi e visita oculistica classica.

Gli viene dato un modulo da compilare per recarsi l’indomani mattina al SerT di zona (che ricordiamo essere i Servizi per le Tossicodipendenze…). Si reca quindi al SerT digiuno, paga circa 55 €uro di ticket e gli vengono fatti gli esami delle urine (alla ricerca di: eroina, cocaina, morfina, cannabinoidi, benzodiazepine). La mattina stessa Mario viene mandato all’ASL di zona per il 1° esame di sangue. Solo dopo 2gg può andare a ritirare il certificato degli esami di sangue che porta al SerT, mentre per quelli di urine ci penserà lo stesso SerT a recapitarlo alla Psichiatra.

Dopo 10gg Mario è costretto a tornare a Palermo lui lavora all’estero dai primi di agosto) e a spendere circa 500 €uro non previsti, visto che nessuno l’aveva avvisato di questo 2° controllo…

Si reca nuovamente alla ASL di zona per il 2° prelievo di sangue. Subito dopo corre al SerT perché lo attende il colloquio con la Psichiatra che gli chiede notizie sulla famiglia, su di lui, sulla serata in cui è stato fermato, etc…

In questa occasione conosce che l’esame delle urine è andato ok. Resta solo da attendere il 2° prelievo di sangue fatto la mattina stessa.

Dopo 2gg va a ritirare il 2° esame di sangue alla ASL e lo porta dalla Psichiatra del SerT che gli rilascia un certificato. Con questo certificato torna alla prima ASL (dove ha fatto l’esame oculistico) e il medico gli rilascia un altro certificato che attesta che è tutto ok. Il rinnovo però è valido solo per 2 anni.

Con questo certificato “finale” (manco fosse un trofeo) va in Prefettura (ufficio patenti) e fa richiesta di restituzione della patente. Scopre che gli comunicheranno più avanti (entro 10gg circa) quando potrà andarsi a riprendere la patente… e nel frattempo saranno passati quasi 4 mesi!
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Badate bene, questo è solo un esempio di un caso reale, ma che fa ben capire l’enorme perdita di tempo (vari giorni lavorativi persi)  e denaro a cui si viene sottoposti.

La procedura prevista non è univoca, ma cambia a seconda della commissione medica locale della provincia di residenza, all
a quale bisognerà rivolgersi. In alcune fanno più prelievi, in alcune (come Cuneo) addirittura fanno anche un test del capello per rilevare l’assunzione di droghe in un periodo temporale di svariate settimane prima della visita.

Tanto per fare un esempio un po’ più specifico e dettagliato, vediamo la procedura prevista dalle commissioni mediche locali dell’Emilia Romagna per i guidatori in stato d’ebbrezza.
Per queste c.m.l. (in aggiunta alle varie visite mediche) sono previsti dei corsi educativi sui seguenti argomenti:
– gli incidenti stradali e le loro cause;
– i danni umani, sociali ed economici degli incidenti stradali;
– la complessità della performance di guida;
– i fattori di rischio per la guida;
– alcol: cinetica, effetti sulla guida, come calcolare l’alcolemia;
– alcol, farmaci, sostanze stupefacenti: i rischi per la guida;
– alcol e attività lavorativa: i rischi e la normativa;
– gli artt. 186 e 187 del Codice della strada;
– il percorso di valutazione dell’idoneità alla guida previsto dalla CML;
– raccomandazioni e consigli pratici per prevenire le problematiche alcol-correlate e
per non incorrere nella guida in stato d’ebbrezza.

Al link qua sotto il pdf contenente nel dettaglio gli esami a cui deve essere sottoposto chi infrange l’articolo 186 del codice della strada, le domande del test psicologico e la prassi per riottenere la patente (caso specifico dei residenti dell’Emiia Romagna, ma utile in generale un po’ a tutti).
http://storage.aicod.it/portale/infodipendenze/circolare_1-_2010_integrazione_DGR_1423.pdf

Per chi volesse approfondire (e ha molto tempo a disposizione) può leggersi questo thread su un forum (è lunghissimo, quasi 800 pagine), dedicato alla guida in stato di ebbrezza:
http://www.infoius.it/nuovo_forum/topic.asp?TOPIC_ID=337&whichpage=1

Nello specifico, sempre dallo stesso forum, le informazioni riguardanti la prassi medica, ordinata in base alla provincia a cui appartiene la C.m.l. a cui ci deve rivolgere (thread lungo, 90 pagine):
http://www.infoius.it/nuovo_forum/topic.asp?TOPIC_ID=1437

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