Guida in stato d’ebbrezza prima della riforma del Codice, assoluzione perchè non è più reato

guida in stato d’ebbrezza, automobilista assolto
La scorsa estate la riforma del Codice della strada ha reso più lieve la guida in stato d’ebbrezza di ‘prima fascia’, ovvero per chi risulta positivo al test dell’etilometro con valori superiori tra 0,5 e 0,8 g/l. Praticamente non è più reato, e attualmente ci si limita ad una sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro, oltre ai vari (e aggiungerei burocratici) test ematici, oculistici e psicologici che ti impone la commissione medica locale.
E’ in questi giorni rimbalzato sul web un’articolo di Sicurauto.it, in cui viene descritto il caso di un’assoluzione totale per un automobilista siciliano a cui era stata ritirata la patente nel 2008 per guida in stato d’ebbrezza.
Il Tribunale condanna il trasgressore, ma l’automobilista fa ricorso, ritenuto poi inammissibile dalla Corte di Appello: l’automobilista deve pagare la sanzione.
L’uomo non demorde e fa appello in Cassazione, sulla base del fatto che la corte avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Cassazione, ma non l’ha fatto. La Cassazione accoglie il ricorso. Motivazione: la sentenza di condanna, secondo gli aggiornamenti della legge, va annullata per “abolitio criminis” in quanto il fatto non costituisce più reato.
Ecco lo stralcio della sentenza della Cassazione:
L’intervenuta “abolitio criminis” comporta che il S. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo “ius superveniens” applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. V 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.
3. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1 L. 24.11.1981 n. 689 richiamata dall’art. 194 codice della strada), e non rinvenendosi nella legge 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.
Cerchiamo di capirci qualcosa.
Secondo il principio del “favor rei“, l’imputato va processato in base al diritto che gli è più favorevole: in questo caso applicando le nuove norme del Codice della Strada, che prevedono che il fatto non è più reato.
Il Tribunale d’appello avrebbe dovuto quindi prosciogliere l’imputato (proprio perchè la guida in stato d’ebbrezza in prima fascia non è più reato penale).
Rimaneva la sanzione amministrativa, ma per farla valere, si dovevano trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, cosa che invece non è stato fatto. Risultato: la sanzione amministrativa è caduta in prescrizione, e dunque, per il principio di legalità- irretroattività, il guidatore è stato prosciolto.
Ci si chiede se questo sarà l’unico caso, oppure ci ritroveremo una marea di ex guidatori in stato d’ebbrezza che si ritrovano assolti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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