Autovelox Sperlonga, il giudice li dissequestra: “Sono regolari”

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Erano stati sequestrati praticamente un mese fa, ma ora una sentenza li riammette alla piena regolarità. Stiamo parlando dei due autovex di Sperlonga, acerrimi nemici degli ignari automobilisti che percorrono la strada senza far costantemente attenzione al proprio tachimetro. Già, perchè gli autovelox sono posizionati in modo tale che è veramente bassa la probabilità che un automobilista (che ignora la sua presenza) possa uscire ‘indenne’, dato il limite (appena 60 chilometri orari) è di gran lunga più basso rispetto alla normale velocità media assunta su quel tratto di strada, che da Sperlonga congiunge a Gaeta.
Autovelox che dunque sono messi per far cassa, soprattutto quello posizionato, in modo strategico, subito dopo una galleria, sufficientemente lunga per poter far perdere il segnale GPS dei navigatori per auto (che segnalano la posizione degli autovelox) cosicchè da essere una vera e propria ‘trappola’ per gli automobilisti, una ‘trappola’ che frutta ogni anno gran bei soldini nelle casse comunali di Sperlonga.
[ecco l’autovelox ‘furbetto’ di Sperlonga, uno dei due sequestrati un mese fa e ora dissequestrati]
Ma vediamo di ripercorrere l’inizio della vicenda, con la denuncia di un cittadino ‘vittima’ di due contravvenzioni nello stesso giorno, a brevissima distanza temporale l’una dall’altra.
Da qui la denuncia e le operazioni di rilevazione e accertamento svolte, su delega dell’Ufficio di Procura, da parte della Polizia stradale, indagini al termine delle quali si è riscontrato la difformità delle postazioni alla normativa vigente in materia di controllo remoto della velocità, in particolare al contenuto della Circolare del Ministro dell’Interno n.300/A 10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009.
Nonostante tale constatazione e la segnalazione alla polizia locale di Sperlonga, quest’ultima non aveva fatto nulla.
Per queste ragioni, secondo il P.M., persistendo l’operatività degli autovelox irregolari e la conseguente illegittima rilevazione delle violazioni al Codice della Strada e apparendo evidente “la sussistenza del fumus dei reati per i quali si procede”, si rendeva necessario e urgente eseguirne il sequestro.
Dopo un mese circa, la sentenza dei giudici del Tribunale di Latina, che affermano come il “… provvedimento impugnato soffra della mancanza di una precisa contestazione del fatto-reato di abuso d’ufficio, sotto il profilo dello svolgimento della pubblica funzione o servizio in violazione di norme di legge o regolamento finalizzato al conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale e/o di un ingiusto danno a terzi.
Generico – continuano i giudici – è il riferimento del Pubblico Ministero, richiamato dal G.I.P. nell’impugnato decreto al compimento, per opera d’ignoti, presumibilmente, appartenenti alla Polizia Locale di Sperlonga, di un’illegittima attività di rilevazioni delle infrazioni al C.d.S., poiché attuate con l’impiego di autovelox non conformi alla normativa vigente in materia di controllo remoto della velocità. Né, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente il richiamo alle disposizioni delle Circolari del Ministro dell’Interno.
E’ appena il caso di evidenziare al riguardo – prosegue il Tribunale – che l’asserita violazione di note circolari interpretative o attuative di legge è di per sé inidonea ad integrare il reato di cui all’art. 323 C.P., atteso che in tema di abuso d’ufficio la condotta dell’agente rileva penalmente solo se l’ingiusto vantaggio patrimoniale è conseguito attraverso la violazione di legge o di regolamento, con esclusione degli atti che hanno natura meramente interpretativa o attuativa di normative preesistenti e che comunque sono privi della forza normativa propria della legge o del regolamento.
Circa la configurabilità del reato di cui all’art. 323 C.P., l’impostazione accusatoria è altresì carente in relazione agli aspetti afferenti alla gara d’appalto espletata dal Comune di Sperlonga per l’affidamento del servizio di gestione dell’attività di rilevazione delle infrazioni al C.d.S. e ai connessi profili soggettivi ed oggettivi idonei ad ipotizzare il reato – rapporti di cointeressenza tra pubblici ufficiali dell’ente appaltante e titolari delle imprese appaltatrici; modalità di gestione del servizio; numero delle infrazioni rilevate; entità e destinazione dei profitti.
Pertanto, – terminano i giudici – in difetto di una precisa contestazione degli illeciti per cui si procede e delle possibilità di ricondurre gli elementi siccome prospettati dalla Pubblica Accusa all’ipotesi criminosa, va annullato l’impugnato decreto e disposta, per l’effetto, la restituzione dei beni in sequestro al legittimo proprietario”.
[fonte articolo: www.h24notizie.com ]
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