Testo nuovo Codice della Strada
Articolo 1
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita` tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
L'articolo 1, modificato dalla Commissione, concerne l'equipaggiamento di veicoli e conducenti, intervenendo sotto il profilo della sicurezza e prevedendo l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare ovvero di avere a bordo pneumatici invernali, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata rispetto a quella, richiamata dalla normativa vigente, degli pneumatici da neve. Sempre in materia di pneumatici, si sanziona l'importazione, la produzione e la commercializzazione di pneumatici non omologati (la Commissione ha esteso il divieto a tutti i componenti omologati) e si prevede l'obbligo, da disciplinare con decreto ministeriale, che i pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. Viene sanzionato chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e chi circola con veicoli non revisionati. In questo caso è prevista la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni; in caso di reiterazione delle violazioni si procede alla confisca amministrativa del veicolo.
La Commissione ha modificato l’articolo 59 del codice della strada, in materia di veicoli atipici, espungendo la descrizione dettagliata di tali veicoli, i quali sono, quindi, individuati in via residuale.
Articolo 2
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)
L'articolo 2 introduce una sanzione amministrativa (da euro 155 a euro 624) qualora si circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Viene, altresì, introdotta una disposizione in tema di riduzione della massa dei veicoli alimentati a metano, elettrici e ibridi. La Commissione ha esteso la disposizione ai veicoli alimentati a GPL ed ha riformulato il limite di riduzione della massa.
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 3 che introduce un nuovo comma 4-bis al codice della strada in tema di competizioni sportive su strada, prevedendo una deroga alle disposizioni dell’articolo 78 del codice (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) e fermo restando l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (articolo 193 del codice) per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, consentendone la circolazione limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita`)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 4, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità sopprimendo il servizio di scorta da parte della polizia stradale.
Articolo 5
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonche´ abrogazione dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicita` sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)
L'articolo 5 (articolo 3 del testo approvato dalla Camera) amplia la possibilità di effettuare pubblicità sulle strade, consentendo ai comuni di autorizzare deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei segnali, e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di competenza e non solo su quelle di quartiere e locali. Viene consentito agli organi di polizia stradale di accedere ai fondi privati per accertare la regolarità dei cartelli pubblicitari. Inoltre, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno, entro 60 giorni, non ne abbiano richiesto la restituzione
La Commissione ha introdotto nuove disposizioni in tema di decoro urbano, modificando l’articolo 15 del codice.
Il divieto di pubblicità sugli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi è temperato consentendosi, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.
Viene consentita la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche.
Le pertinenze di servizio delle autostrade dovranno essere previste già nel progetto dell'autostrada medesima, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale.
Articolo 6
(Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 6, in tema di segnaletica stradale e, in particolare, di condizioni di urgenza che giustificano l’apposizione di segnaletica temporanea e di sanzioni, che vengono elevate.
Articolo 7
(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 7, in materia di segnali luminosi prevedendo la casistica dei tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.
Articolo 8
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 8, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi. In particolare all’articolo 46, del codice, sono specificate le tipologie di “macchine” che non rientrano nella definizione di veicolo (macchine per bambini e per gli invalidi). All’articolo 192 del codice, relativamente al comportamento dei pedoni, si consente alla predette “macchine” di circolare nelle zone riservate ai pedoni
Articolo 9
(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)
L'articolo 9 (articolo 4 del testo approvato dalla Camera) integra la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, aggiungendovi i motocicli (con o senza sidecar) i tricicli e i quadricic
li.
Articolo 10
(Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)
L'articolo 10 (articolo 5 del testo approvato dalla Camera) reca disposizioni di semplificazione prevedendo che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali documenti per un periodo di 30 giorni.
Articolo 11
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)
L'articolo 11 (articolo 6 del testo approvato dalla Camera) introduce il sistema della targa personale: la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo.
La Commissione ha previsto che le nuove disposizioni si applichino trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Articolo 12
(Introduzione dell’articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione
fittizia dei veicoli)
L'articolo 12 (articolo 7 del testo approvato dalla Camera) pone il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d’ufficio dai pubblici archivi automobilistici.
La Commissione ha integrato l’articolo 194 del codice (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario) prevedendo sempre l’annotazione nell’archivio dei veicoli di ogni mutamento giuridico nell’intestazione o dell’intestatario di un veicolo; ha, inoltre, specificato che deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. 20
Articolo 13
(Modifica all’articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 13, estendendo ai casi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, la competenza ministeriale circa il procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione.
Articolo 14
(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)
L'articolo 14 (articolo 8 del testo approvato dalla Camera) aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Per i ciclomotori già circolanti e non ancora in possesso del certificato di circolazione e della targa viene introdotto l'obbligo di conseguire tali documenti.
La Commissione ha aumentato le sanzioni per chi circola con ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Articolo 15
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)
L'articolo 15 (articolo 9 del testo approvato dalla Camera) aumenta da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e sull'utilizzo di queste per le attività di manutenzione e di tutela del territorio. Reca, inoltre, disposizioni sulle macchine operatrici.
Articolo 16
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)
L'articolo 16 (articolo 10 del testo approvato dalla Camera) introduce la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A. Onde permettere al giovane di misurarsi
effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata formazione: almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata, ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. È prevista la responsabilità dell’accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato.
La Commissione ha elevato il limite di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di guidatori che hanno conseguito lo specifico attestato dei requisiti: da sessantacinque a settanta anni.
Articolo 17
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
L'articolo 17 (articolo 11 del testo approvato dalla Camera) integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria: sarò svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
La Commissione ha previsto un termine di applicabilità delle nuove disposizioni, fissandolo alla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l’esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore.
Articolo 18
(Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)
L'articolo 18 (articolo 12 del testo approvato dalla Camera) definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. Una precedente formulazione di tali limiti non ha trovato finora applicazione in quanto eccessivamente limitativa dei veicoli che possono essere guidati nel primo anno successivo al conseguimento della paten
te. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.
Articolo 19
(Modifica all’articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)
L’articolo 19 è stato inserito dalla Commissione. Viene modificato l’articolo 120 del codice estendendo il divieto di conseguire la patente di guida ai destinatari del divieto di condurre veicoli a motore, ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 1, lettera f) del DPR 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Articolo 20
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)
L'articolo 20 (articolo 13 del testo approvato dalla Camera) precisa tempi e ordine di svolgimento delle prove teorica e pratica, prevedendo anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
In tema di autoscuole sono previsti più stringenti requisiti di idoneità tecnica per il titolare dell'autoscuola e si dispone la sospensione dei soggetti abilitati ad effettuare i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità. La Commissione ha attribuito alla Provincia la competenza ad applicare le sanzioni alle autoscuole. Si richiede che le autoscuole abbiano una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata, dovendo essere in grado di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. È introdotta una opportuna normativa transitoria, per cui l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo
di patente si applica alle autoscuole che attualmente svolgono la preparazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola, in modo da salvaguardare la continuità delle attività in corso. Si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B. Per evitare una proliferazione di autoscuole non adeguate a svolgere attività di formazione, si prevede che l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale.
La Commissione ha esteso alle regioni la competenza ad accreditare i soggetti competenti ad organizzare i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole; inoltre, le regioni sostituiscono le provincie sia nella competenza a sospendere lo svolgimento dei corsi predetti nei casi già previsti dall’articolo 123 del codice, sia in quella a inibire i soggetti già recidivi nelle irregolarità nello svolgimento dei corsi.
Articolo 21
(Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)
L'articolo 21 (articolo 14 del testo approvato dalla Camera) modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. Viene dato, così, seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea e si fa fronte ai rischi di contraffazione e alle difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.
Articolo 22
(Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)
L'articolo 22 (articolo 15 del testo approvato dalla Camera) gradua le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h.
Modifiche alla decurtazioni di punti sono previste anche in relazione all'attività di autotrasporto.
Alla revisione della patente di guida sarà sottoposto anche chi dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
Sono previsti i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque.
La Commissione ha introdotto l’obbligo di un esame alla fine dei corsi per il conseguimento di 6 punti patente (articolo 126-bis, comma 4 del codice).
La Commissione ha rimodulato la tabella di decurtazione punti di cui all’articolo 126-bis (si veda il testo a fronte in allegato al presente dossier). Inoltre, per i neopatentati, ha previsto che la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.
Articolo 23
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)
L'articolo 23 (articolo 16 del testo approvato dalla Camera) integra le disposizioni circa i soggetti che possono all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida. Sono previsti anche i medici che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi previsti, purché abbiano svolto l’attività di accertamento nell'ultimo periodo di carriera.
È resa più severa la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente. Specifiche previsioni sono dettate, da un lato, per casi di patologie che comportano l'inidoneità alla guida, di traumi cranici e di stato di coma e, dall'altro, per i minori che siano autori materiali di violazioni per le quali sia prevista la sospensione della patente di guida. Riguardo al primo aspetto, le disposizioni in materia di patologie e traumi inducono a considerare il fatto che rischi alla sicurezza possono derivare non solo da una condotta deliberatamente difforme da quanto prevedono le norme, ma anche da situazioni indipendenti dalla volontà del conducente.
La Commissione ha previsto che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accert
amenti clinico-tossicologici. La predetta certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato CFP o
patentino filoviario, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
Articolo 24
(Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)
L'articolo 24 (articolo 17 del testo approvato dalla Camera) si riferisce ai cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, nel caso in cui circolino con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato estero di provenienza non più validi. Nella prima ipotesi si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente; nella seconda ipotesi, si applicano le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei medesimi documenti abilitativi.
Viene anche esteso a tutti i guidatori esteri il sistema della decurtazione dei punti, non solo, come attualmente previsto, solo ai guidatori di quegli stati dove non vige il sistema della patente a punti.
Articolo 25
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)
L'articolo 25 (articolo 18 del testo Camera, modificato dalla Commissione) stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti «tutor»).
Sono incrementate le sanzioni pecuniarie per chi supera i limiti massimi di velocità in misura notevole e gli autovelox, fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al netto delle spese, limitatamente a quelli svolti dagli organi di polizia municipale, sono attribuiti, per il 50 per cento, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, e per il 50 per cento all’ente da cui dipende l’organo accertatore. La Commissione, inoltre, ha disciplinato la destinazione dei proventi predetti.
Articolo 26
(Modifica dell’articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 26 che sostituisce l’articolo 152 del codice riformulando l’obbligo di tenere accese le luci di posizione ed i proiettori anabbaglianti onde tener conto delle peculiarità dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
Articolo 27
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
L'articolo 27 (articolo 19 del testo approvato dalla Camera) abroga il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione il condizionatore, durante la fermata del veicolo, e riduce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote (ciclomotori e motoveicoli a due ruote) rispetto a quelle per i restanti veicoli.
La Commissione ha previsto la possibilità della sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali.
Articolo 28
(Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 28 che consente il trasporto di bambini sui veicoli a motore a due ruote, fino a 12 anni, alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conforme al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti.
Articolo 29
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)
L'articolo 29 (articolo 20 del testo approvato dalla Camera) interviene in materia di ciclisti, prevedendo per i conducenti di velocipedi che circolino fuori dai centri abitati nelle ore notturne, o che circolino nelle gallerie, l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Circa l'omologazione dei caschi per gli utenti dei veicoli a due ruote, è previsto che debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria, in modo da superare l'utilizzo di caschi di vecchio modello e poco sicuri.
Sono state considerate le specifiche esigenze di particolari attività, dispensando dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, quando siano impegnati in attività di igiene ambientale.
La Commissione ha esteso l’obbligo della cintura di sicurezza ai guidatori e passeggeri di quadricicli leggeri; inoltre, ha previsto che durante la marcia ai conducenti di età non superiore ad anni quattordici di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia.
Articolo 30
(Modifica all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 30 che estende ai guidatori di ciclomotori l’obbligo di indossare le lenti se prescritte in sede di rilascio del titolo abilitativo.
Articolo 31
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)
L'articolo 31 (articolo 21 del testo approvato dalla Camera) modifica la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni. La Commissione ha rimodulato le sanzioni.
In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la
sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.
Viene disposta la revoca della patente di guida per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
Articolo 32
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
L'articolo 32 (articolo 22 del testo Camera) equipara alle autoambulanze per uso umano quelle adibite al soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila. La Commissione ha esteso le esimenti conseguenti al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.
È introdotto l'obbligo per l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno, prevedendo, in difetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Articolo 33
(Modifica all’articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 33 che obbliga il guidatore a portare con sé la carta di qualificazione del conducente.
Ex-Articolo 33
(Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)
L'articolo 33 del testo Camera è stato soppresso dalla Commissione. Esso attribuisce al Ministro dell'istruzione (in luogo del vigente procedimento complesso) la predisposizione dei programmi di educazione stradale, mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua gli enti e le associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica di cui il Ministero dell'istruzione si avvalerà per la stesura dei programmi che saranno sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011.
Articolo 34
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)
L'articolo 34 (articolo 23 del testo Camera) depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.
La Commissione ha previsto la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria.
È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.
Circa gli accertamenti di chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è previsto che qualora le prove non invasive condotte dalla polizia forniscono esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La Commissione ha previsto la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria.
Articolo 35
(Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 35 che impone la fermata ai veicoli quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, nonché di dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni quando si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.
Articolo 36
(Modifica all’articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 36 che reca una disposizione di coordinamento derivante dall’introduzione del nuovo articolo 186-bis del codice, operato dal disegno di legge in esame.
Articolo 37
(Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 37 specificando che il verbale di contestazione delle violazioni può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la som
maria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è commessa la violazione.
Articolo 38
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)
L'articolo 38 (articolo 24 del testo Camera) modificato dalla Commissione riduce, da centocinquanta a sessanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada.
È, inoltre, introdotta un'ulteriore notificazione (agli obbligati in solido) quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore; per tale notifica è previsto il termine di novanta giorni.
La Commissione ha integrato i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata delle violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di eccesso di velocità, circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, espletamento dei servizi di polizia stradale, trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, uso del caso sui medesimi veicoli, sequestro e confisca dei veicoli, fermo amministrativo dei veicoli.
La Commissione ha specificato i casi in cui gli strumenti di rilevazione automatica devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Articolo 39
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE)
L'articolo 39 (articolo 25 del testo Camera) obbliga gli autotrasportatori esteri ai quali siano contestate violazioni al codice della strada, a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in difetto è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
Articolo 40
(Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)
L'articolo 40 (articolo 26 del testo Camera) modificato dalla Commissione introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro; in tale caso i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000 e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100, oltre gli interessi. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace.
Articolo 41
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)
L'articolo 41(articolo 27 del testo Camera) è stato modificato dalla Commissione che ha soppresso la riduzione del termine per proporre ricorso al giudice di pace avverso i verbali di contestazione di violazioni al codice della strada: da sessanta a trenta giorni se l'interessato è residente in Italia.
Sono dettate disposizioni procedimentali: per la notifica del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione, prevedendosi l'uso di fax e posta elettronica; circa i termini della prima udienza; sulla sospensione dell’esecuzione del provvedimento; sulla legittimazione passiva nel giudizio; sull'esecutività della sentenza e i termini di pagamento della somma decisa.
Articolo 42
(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
L'articolo 42 (articolo 28 del testo Camera) è stato modificato dalla Commissione che ha soppresso l’ampliamento della quota dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato assegnata a finalità connesse alla sicurezza nella circolazione con due finalità: il miglioramento della segnaletica e l'intensificazione dei controlli.
I Ministri destinatari dei proventi trasmettono al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi ad essi attribuiti.
Per quanto concerne i proventi di spettanza dei comuni, già sulla base della disciplina vigente, il 50 per cento dovrebbe essere utilizzato per finalità connesse con la sicurezza stradale.
La Commissione ha soppresso l'obbligo degli enti locali di trasmettere in via informatica ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, la delibera di determinazione delle quote insieme ad una relazione indicante l'ammontare delle risorse e le destinazioni, nonché il meccanismo di penalizzazione degli enti locali che non trasmettono annualmente la delibera di utilizzo dei proventi delle contravvenzioni.
La Commissione ha disciplinato l’utilizzo dei maggiori introiti derivanti dall’aumento delle sanzioni previste dal disegno di legge in esame.
Articolo 43
(Introduzione dell’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)
L'articolo 43 (articolo 29 del testo Camera) destina i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica viene disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
Articolo 44
(Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)
L'articolo 44 (articolo 30 del testo Camera) modificato dalla Commissione introduce norme procedimentali relative alla sospensione della patente, utilizzando l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Inoltre, amplia il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di guida ed estende il periodo a cinque anni in caso di violazioni più gravi (con sospensione della patente superiore a tre mesi) e nel caso di reiterazione.
La Commissione ha previsto la possibilità di fare istanza al prefetto per conseguire permessi di guida in caso di ritiro della patente, in casi specifici, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per assistere parenti disabili. Qualora l’istanza è accolta, il periodo di sospensione è
aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
Articolo 45
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)
L'articolo 45 (articolo 31 del testo Camera e modificato dalla Commissione) nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente. Nei casi più gravi, vale a dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si prolunga la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto.
Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente; se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni.
La Commissione ha introdotto il divieto, fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i soggetti ai quali è stata ritirata la patente, di conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ed il divieto di condurre tali veicoli.
La Commissione ha previsto che per gli autisti professionali l’accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento.
La Commissione ha riformulato le conseguenze del ritiro, revoca o sospensione della patente da parte di conducenti di ciclomotore.
Articolo 46
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)
L'articolo 46 (articolo 32 del testo Camera) disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.
Articolo 47
(Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)
L’articolo 47 è stato inserito dalla Commissione che, al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, istituisce e disciplina, collocandolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.
Articolo 48
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)
L'articolo 48 (articolo 34 del testo Camera) modificato dalla Commissione prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Di tali interventi si dovrà tener conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni successive alla data di entrata in vigore del testo in esame.
La Commissione ha riformulato il meccanismo di finanziamento degli interventi.
Articolo 49
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)
La Commissione ha introdotto un nuovo articolo 49 in tema di trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e compiti amministrativi in materia stradale, disciplinate dalla legge delega 59/1997 (cd Bassanini) e dal relativo decreto legislativo di attuazione 112/1998.
Articolo 50
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)
L'articolo 50 (articolo 35 del testo Camera e modificato dalla Commissione) è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi, in via sperimentale, sulla base di direttive che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà adottare: l'equipaggiamento degli autoveicoli di maggiori dimensioni con la «scatola nera» e l'impiego, da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico.
Articolo 51
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)
L'articolo 51 (articolo 36 del testo Camera, con una modifica formale della Commissione) obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
Articolo 52
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore)
L'articolo 52 (articolo 37 del testo Camera, modificato dalla Commissione) prevede la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori.
La Commissione ha riformulato la disciplina della frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E.
La Commissione ha disciplinato i criteri di reciprocità tra S
tato italiano e Stato estero, ai fini del conseguimento dei titoli di guida corrispondenti a quelli nazionali da parte di guidatori esteri.
Articolo 53
(Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)
L'articolo 53 corrispondente all’articolo 38 del testo Camera, introduce sanzioni per il cabotaggio stradale effettuato, in violazione della normativa comunitaria, da veicoli immatricolati all’estero: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.
Articolo 54
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 54 modificando la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade.
Articolo 55
(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 55 che modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne e, in particolare, prevedendo l’obbligo per gli esercenti di predisporre, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcoolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
Articolo 56
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)
L'articolo 56, corrispondente all’articolo 39 del testo Camera, prevede l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida. La procedura per l'individuazione dei farmaci e per l'apposizione sulle confezioni dei segni di pericolo è
disciplinata in modo da concedere tempi adeguati di applicazione alle imprese produttrici.
Articolo 57
(Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale)
L'articolo 57, corrispondente all’articolo 40 del testo Camera, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 58
(Misure alternative alla pena detentiva)
L'articolo 58 (articolo 41 del testo Camera, modificato solo per coordinamento formale dalla Commissione) prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell’arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Articolo 59
(Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
L'articolo 59, corrispondente all’articolo 42 del testo Camera, è finalizzato a superare le difficoltà attualmente originate dalla disciplina dei contrassegni, da esporre sui veicoli, quando si tratti di veicoli a servizio di persone invalide. Si precisa che il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e si introducono le necessarie disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 60
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)
L'articolo 60, corrispondente all’articolo 43 del testo Camera, prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Articolo 61
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)
La Commissione ha inserito un nuovo articolo 61 che eleva fino a 3000 centimetri cubici la cilindrata dei veicoli per i quali sono ammesse agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili.
L'INTERO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO AL SENATO è VISUALIZZABILE QUI]
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